Confessione materna e prove genetiche bastano per la paternità
Sufficiente, secondo i giudici, il riferimento a risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, pur senza la dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre

Confessione materna e dati genetici sono sufficienti per certificare la paternità. Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 35232 del 31 dicembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la delicata vicenda relativa all’istanza con cui un uomo ha chiesto di identificare il proprio padre biologico, avendogli la madre confessato – in una lettera – di avere intrattenuto, da giovane, una relazione adulterina, prima della sua nascita, con uomo differente dal marito. A corroborare il racconto fatto dalla donna, però, vi sono stati soprattutto i risultati ottenuti sulla base della comparazione genetica dei campioni analizzati, cioè quello dell’uomo dubbioso sull’identificazione del proprio padre e quelli dei due fratelli figli ufficiali dell’amante della donna, risultati fortemente indicativi, secondo il perito, di una comune discendenza in linea paterna tra i tre soggetti, con una probabilità superiore al 99,70 per cento, condivisione che non presenta le caratteristiche della casualità. Ragionando in un’ottica più ampia, i magistrati richiamano alcuni punti fermi: in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status. Inoltre, in tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale, il Codice Civile ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità, sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali, sia, infine, le risultanze, come nella vicenda in esame, di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti del preteso genitore. Di conseguenza, per l’accertamento della paternità e della effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione ci si può basare anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento.