Cane randagio sulla carreggiata autostradale: niente risarcimento per l’automobilista

L’uomo alla guida della vettura non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto con l’animale. Però l’ANAS ha dato prova di avere verificato quotidianamente la presenza, o, meglio, l’assenza di ostacoli sulla sede stradale

Cane randagio sulla carreggiata autostradale: niente risarcimento per l’automobilista

Cane randagio sulla carreggiata autostradale, viene centrato da una vettura: nessun addebito a carico dell’ANAS. Negato ogni pur minimo ristoro economico per il proprietario della vettura danneggiata dall’impatto con la bestia. Sacrosanto, secondo i giudici (ordinanza numero 27068 del 9 ottobre 2025 della Cassazione), catalogare l’episodio come frutto di un caso fortuito.
Scenario del fattaccio è un tratto dell’autostrada Palermo-Trapani. Lì, difatti, un automobilista – risultato poi essere il padre del proprietario della vettura – non riesce ad evitare l’impatto con un cane randagio, apparso all’improvviso nel bel mezzo della carreggiata. Corposi i danni alla vettura, tanto che il proprietario del mezzo cita in giudizio l’ANAS, ritenendolo responsabile per la disavventura vissuta dal padre e chiedendo perciò un risarcimento quantificato in oltre 2mila e 500 euro.
In primo grado la richiesta viene accolta, ma solo in parte. Il ristoro economico in favore del proprietario della vettura viene fissato in 800 euro. Ciò a causa del concorso di colpa attribuito al conducente dell’automobile.
Di parere opposto, invece, i giudici di secondo grado, i quali escludono ogni possibile responsabilità dell’ANAS, salvata dal caso fortuito, ossia la non prevenibilità della presenza del cane sulla carreggiata, anche alla luce della circostanza che la presenza del cane in autostrada non era stata segnalata all’ente gestore prima dell’impatto.
Questo dettaglio è prova, secondo i giudici d’appello, del caso fortuito avente efficacia liberatoria dell’ente gestore dell’autostrada.
Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal proprietario della vettura danneggiata a seguito dell’impatto col cane randagio. Anche per i giudici di terzo grado, difatti, bisogna catalogare l’episodio come frutto di un caso fortuito, con conseguente esclusione di responsabilità dell’ANAS.
Su questo fronte, però, i magistrati ampliano l’orizzonte, rispetto a quanto fatto in appello, e annotano che la parte di autostrada in cui è avvenuto il sinistro non presentava varchi nella recinzione o comunque circostanze tali, quali l’assenza di idonea recinzione, che avrebbero consentito l’ingresso ad animali, fossero questi cani o di altro genere. In tal modo l’attraversamento della sede stradale da parte di un cane randagio ha assunto rilevanza di caso fortuito non adeguatamente prevenibile da parte dell’ente gestore esercitando i poteri inerenti la relazione di custodia rispetto all’autostrada.
A sostegno di questa visione, poi, una notazione importante: l’ANAS ha dato prova di avere verificato quotidianamente la presenza, o, meglio, l’assenza di ostacoli sulla sede stradale, e comunque l’integrità delle opere di recinzione e manutenzione in quel tratto luogo dell’incidente, cosicché la presenza del cane randagio (in quanto è rimasto acclarato che l’animale non aveva alcun microchip) sulla sede stradale assurge, in quanto evento imprevedibile e non adeguatamente controllabile in un breve lasso di tempo, a circostanza effettivamente idonea a integrare il caso fortuito avente efficacia liberatoria del custode di quel tratto autostradale.

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