Assegno divorzile: possibile fare riferimento alla conduzione della vita familiare

Necessario però che si tratti di una scelta comune tacitamente compiuta, col matrimonio ancora in piedi, dall’uomo e dalla donna

Assegno divorzile: possibile fare riferimento alla conduzione della vita familiare

L’assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza di rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia rinuncia a occasioni professionali frutto di accordo tra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che esprime scelta comune tacitamente compiuta, a fronte del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge. In questa ottica, quindi, è necessario accertare se la disparità dei redditi sia causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, considerando l’intero andamento della vita matrimoniale e la condivisa ripartizione dei ruoli familiari condivisa.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 18693 del 9 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’ennesimo caso di scontro coniugale in merito al riconoscimento dell’assegno divorzile.
In ballo, nel caso specifico, una cifra pari a 500 euro al mese, riconosciuta in primo grado in favore della donna, ma poi revocata in secondo grado a fronte della mancata prova in merito alla presunta rinuncia ad aspettative professionali migliorative da parte della donna, la quale, dopo la decisione di non lavorare per il periodo matrimoniale, aveva ripreso la sua attività lavorativa pregressa, tale da consentirle l’autonomia reddituale, vivendo, peraltro, nella ex casa coniugale di cui il marito le ha trasferito la sua quota di proprietà.
A rimettere tutto in discussione hanno provveduto i magistrati di Cassazione, sancendo la necessitò di valutare se la rilevata disparità dei redditi fra gli ex coniugi sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, alla luce di un concetto di autoresponsabilità che deve aver presente l’intero andamento della vita matrimoniale e le scelte della ripartizione dei ruoli familiari espressamente o tacitamente condivise. Necessario, quindi, nel caso specifico, considerare anche la dedizione esclusiva della donna alla cura della famiglia, che potrebbe essere conseguita anche ad una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi.
In generale, poi, l’accertamento dell’Inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell’ex coniuge che richiede l’assegno deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, valutazione che tenga conto anche del contributo fornito dal coniuge che richiede l’assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di entrambi gli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dei coniugi, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici ribadiscono che l’autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (o dell’unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente.
La funzione perequativo-compensativa dell’assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa.

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