Sospesa la potestà genitoriale, minore collocato in una struttura di accoglienza: chiarimenti sul rimborso delle spese da parte dell’ente locale

Non può rilevare la necessità di un rapporto contrattuale diretto o di una convenzione preventiva tra la struttura e il Comune, né si possono applicare le disposizioni sui contratti della pubblica amministrazione, né possono sussistere problematiche di contabilità preventiva

Sospesa la potestà genitoriale, minore collocato in una struttura di accoglienza: chiarimenti sul rimborso delle spese da parte dell’ente locale

Sospensione della potestà esercitata dai due genitori e conseguente collocamento urgente del minore, su ordine del giudice, presso una struttura di accoglienza: a fronte dell’obbligo a carico, ope legis, del Comune, non può rilevare la necessità di un rapporto contrattuale diretto o di una convenzione preventiva tra la struttura e il Comune, né si possono applicare le disposizioni sui contratti della pubblica amministrazione, né possono sussistere problematiche di contabilità preventiva, trattandosi di prestazioni dovute ex lege, caratterizzate da urgenza e necessità incompatibili con la logica e la tempistica del procedimento ordinario di spesa dell’ente pubblico.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 17757 dell’1 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso tra una comunità onlus e un Comune, contenzioso relativo all’obbligazione di rimborso delle spese sostenute per il collocamento di soggetti minorenni.
Nella vicenda in esame si fa riferimento ad un ragazzino che per ben due anni è stato accolto presso una comunità facente capo ad una onlus, che perciò chiede al Comune un adeguato rimborso.
Per i magistrati, è legittima la pretesa economica avanzata dalla comunità. Ciò perché, di fronte all’ordine del giudice e all’obbligo ope legis del Comune, non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra onlus e Comune, né si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica amministrazione. Illogico, poi, anche fare riferimento a problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege. Senza dimenticare, poi, che i provvedimenti del Tribunale dei minorenni, del tipo di quello oggetto del processo, sono caratterizzati da una urgenza e da una necessità tali che risultano del tutto incompatibili con la logica e la tempistica del procedimento di spesa dell’ente pubblico.

news più recenti

Mostra di più...