Revisione dell’assegno divorzile: necessaria la verifica della reale modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi

In presenza di eventi sopraggiunti, è indispensabile accertare con rigore l’effettività di tali mutamenti e verificare l’esistenza del nesso di causalità tra essi e la nuova situazione economica instauratasi

Revisione dell’assegno divorzile: necessaria la verifica della reale modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi

La revisione dell’assegno divorzile richiede la presenza di giustificati motivi, ma, prima di tutto, impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Dunque, in presenza di eventi sopraggiunti, è indispensabile accertare con rigore l’effettività di tali mutamenti e verificare l’esistenza del nesso di causalità tra essi e la nuova situazione economica instauratasi.
Sintetizzando, per procedere alla revisione dell’assegno divorzile è necessario l’accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, cui segue la valutazione della fondatezza della domanda, valutazione da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall’assegno.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 303 del 7 gennaio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in seguito alla richiesta di vedere modificate le condizioni fissate in sede di divorzio.
Nello specifico, l’uomo chiede la riduzione al 50 per cento delle spese straordinarie e la revoca dell’assegno divorzile, assumendo di essere stato collocato in pensione, con conseguente decremento del suo reddito annuale – da quasi 100mila euro a poco più di 53mila euro –, e precisando di percepire a titolo di pensione una somma pari a 3mila e 125 euro al mese, gravata, però, da 1.532 euro quale contributo mensile per l’ex moglie e le due figlie, da un mutuo a tasso variabile (la rata pari a 305 euro), nonché dal mantenimento del figlio, con lui convivente.
In generale, l
a definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, anche con riferimento all’assegno divorzile, va intesa come presenza di un giudicato rebus sic stantibus, per cui il giudice, adito per la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato. Una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l’assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l’instaurazione del giudizio di revisione dell’assegno, il giudice deve, poi, procedere alla valutazione, in diritto, dei giustificati motivi che ne consentono la revisione.
In tema di revisione dell’assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall’assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio. Verifica, questa, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall’assegno in modo tale poter valutare l’incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell’assegno. In altri termini, il giudice, adito per la modifica dell’assegno divorzile sulla base di fatti sopravvenuti, può effettuare di nuovo la comparazione, ma solo nel ristretto ambito reso necessario dagli stessi fatti, verificando se quest’ultimi abbiano causato una modifica dell’equilibrio determinato dal provvedimento impugnato, riscontrando il relativo nesso di causalità.

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