Pedone colpito da un bus: la condotta imprudente gli costa il risarcimento

Per i giudici non ci sono dubbi: il sinistro è da attribuire esclusivamente alla condotta colposa della persona offesa, per essersi sporta verso sinistra scendendo da un motociclo – peraltro parcheggiato in sosta vietata –, senza prestare la necessaria attenzione, perdendo l’equilibrio e causando così l’impatto con la parte posteriore laterale destra del bus

Pedone colpito da un bus: la condotta imprudente gli costa il risarcimento

Niente risarcimento per il pedone imprudente che è stato colpito da un autobus. Esclusa, quindi, la responsabilità del conducente del veicolo. Decisivo, in questa ottica, chiariscono i giudici (ordinanza numero 11175 del 28 aprile 2025 della Cassazione), il riferimento al principio secondo cui, per vincere la presunzione di colpa posta, come da Codice Civile, a carico del conducente, non è sufficiente l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito, ma è necessario che il conducente dimostri di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e che la condotta del pedone non sia stata ragionevolmente prevedibile, rendendo così inevitabile il sinistro.
Ragionando in questa ottica, sono inequivocabili i dettagli dell’episodio oggetto del processo. Si è appurato, difatti, che il sinistro si è verificato mentre la persona offesa scendeva da un motociclo – su cui aveva viaggiato come trasportato –, parcheggiato sul ciglio del marciapiede, e in quel frangente veniva urtata dall’autobus, che sopraggiungeva nella corsia adiacente, riportando gravi lesioni fisiche e un danno da invalidità permanente del 30 per cento.
Per i giudici non ci sono dubbi: il sinistro è da attribuire esclusivamente alla condotta colposa della persona offesa, per essersi sporta verso sinistra scendendo dal motociclo – peraltro parcheggiato in sosta vietata –, senza prestare la necessaria attenzione, perdendo l’equilibrio e causando così l’impatto con la parte posteriore laterale destra dell’autobus. Esclusa, invece, la responsabilità del conducente dell’autobus, poiché, si è appurato, il mezzo viaggiava a velocità moderata e in modo regolare.
In aggiunta, poi, viene anche precisato che il comportamento tenuto dalla persona offesa consente di escludere ogni eventuale prospettabile contributo causale nel comportamento del conducente del motorino, a fronte dell’avere fermato il mezzo in luogo non consentito.

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