Inadempienze e irregolarità non bastano per la revoca giudiziale dell’amministratore
La revoca giudiziale per fondati sospetti di gravi irregolarità deve fondarsi su elementi precisi e concordanti che facciano prevedere un imminente pregiudizio per il condominio

Il mero riferimento ad inadempienze o irregolarità commesse dall’amministratore non è sufficiente per ottenerne la revoca giudiziale. Necessario, difatti, provare che quelle inadempienze e quelle irregolarità abbiano determinato un’effettiva mala gestio del condominio, ovvero una paralisi della sua attività o un pregiudizio economico per i condòmini. Questa la posizione assunta dai giudici (decreto del 17 febbraio 2025 del Tribunale di Avellino), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in un palazzo ad Avellino, hanno respinto la richiesta avanzata da un condòmino e mirata ad ottenere la revoca dell’amministratore dello stabile. In linea generale, quindi, l’amministratore condominiale può essere revocato giudizialmente, a patto, però, che il condòmino dimostri il danno effettivamente subito a causa della mala gestio. Insufficiente, invece, come nella vicenda in esame, il richiamo a presunti inadempimenti addebitabili all’amministratore. Decisivo il riferimento al quadro post riforma del 2012. Di fondo, una grave irregolarità che non si traduca in un immediato danno (o pericolo di danno) per il condominio non è idonea a provocare la revoca dell’amministratore, potendo sempre l’assemblea adottare le iniziative opportune, non escluso il recesso. Invece, l’ipotesi legittimante la revoca giudiziale ricorre quando gravi comportamenti dell’amministratore facciano venir meno il necessario rapporto di fiducia che lo deve legare ai condòmini, situazione che va esclusa nel caso di mere lamentele attinenti a una gestione avallata dalla maggioranza assembleare con delibere non impugnate dai condòmini. Per quanto concerne le gravi irregolarità, esse non possono esaurirsi nelle anomalie contabili, ma devono estendersi a tutti quei comportamenti che fanno sospettare una gestione anomala, con l’unico limite della gravità, per l’appunto. E la revoca giudiziale per fondati sospetti di gravi irregolarità deve fondarsi su elementi precisi e concordanti che facciano prevedere un imminente pregiudizio per il condominio.