Impianto possibile anche senza autorizzazione assembleare
Fondamentale però che con le telecamere non vengano inquadrati spazi comuni

Possibile l’installazione dell’impianto di videosorveglianza privata in un palazzo da parte di un condòmino pur senza la preventiva approvazione ad hoc con una delibera. A patto, però, che non vengano inquadrati spazi comuni. Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza del 15 gennaio 2025 della Corte d’appello di Brescia), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in un palazzo nella provincia bresciana e originato dalla installazione, da parte di una condòmina, di un impianto di videosorveglianza per la sicurezza e la tutela della sua proprietà – con la collocazione di cinque videocamere per un controllo di sicurezza dei perimetri esterni della propria abitazione –, installazione contestata da un’altra condòmina, anche perché, a suo dire, non autorizzata, come invece necessario, con una delibera assembleare. Per i giudici, però, nessun addebito è possibile nei confronti dell’amministratore condominiale, e quindi è illogico pretendere la rimozione dell’impianto di videosorveglianza. Ciò perché con un controllo ad hoc si è esclusa la interferenza delle cinque telecamere presenti con la ripresa di parti condominiali, o di altre diverse parti private. Inoltre, si è appurato che l’impianto è dotato di software che consente il mascheramento delle immagini e, al di fuori delle parti private della condòmina che ha installato l’impianto, le telecamere non consentono di vedere altro. Nello specifico, le telecamere riprendono esclusivamente l'esterno della abitazione della condòmina titolare dell’impianto. Esclusa, quindi, ogni responsabilità dell'amministratore per non avere convocato l'assemblea per l’approvazione dell’impianto di videosorveglianza, non risultando alcuna violazione in ordine all’inquadramento di parti comuni dell’edificio.