Azione diretta in favore del terzo trasportato: legittima se nell’incidente sono rimasti coinvolti almeno due veicoli

Invece, nel caso in cui sia coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta spettante al trasportato danneggiato è esclusivamente quella da esercitarsi però nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile

Azione diretta in favore del terzo trasportato: legittima se nell’incidente sono rimasti coinvolti almeno due veicoli

L’azione diretta prevista, alla luce del ‘Codice delle assicurazioni private’, in favore del terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, anche senza scontro materiale tra di essi. Nel caso in cui sia coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta spettante al trasportato danneggiato è esclusivamente quella, prevista sempre dal ‘Codice delle assicurazioni private’, da esercitarsi però nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 11194 del 28 aprile 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ai danni subiti da un ragazzino, in qualità di trasportato su un mezzo a due ruote, a causa di uno strano incidente stradale. Nello specifico, grazie alla ricostruzione dell’episodio, si è appurato che il guidatore del motociclo, in fase di partenza, aveva, inserendo la marcia, perso il controllo del mezzo finendo per cadere e trascinando con sé il minorenne che era seduto sul mezzo.
Per fare chiarezza, i giudici ribadiscono che l’azione diretta, prevista dal ‘Codice delle assicurazioni private’, in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone però, osservano i giudici, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra di essi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

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